Sez. 3, Sentenza n. 3378 del 08/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158516 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI E DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI ATTIVITÀ VALUTARIE - NOZIONE DI "ATTIVITÀ DI QUALSIASI GENERE" DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 4 MARZO 1976 N. 31 - CONTENUTO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI E DI CREDITO - REATO DI ABUSIVA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI ATTIVITÀ VALUTARIE - NOZIONE DI "ATTIVITÀ DI QUALSIASI GENERE" DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 4 MARZO 1976 N. 31 - CONTENUTO.*
In tema di reato valutario di abusiva Costituzione all'estero di disponibilità, ai fini dell'esatta interpretazione dell'art. 1, comma secondo, d.l. 4 marzo 1976, n. 31, nel concetto di "attività valutarie di qualsiasi genere" sono compresi tutti i beni economicamente apprezzabili, quali titoli di credito, mezzi di pagamento, cose mobili o immobili, nonché ogni rapporto obbligazionario. Il reato in questione si consuma quando le "attività di qualsiasi genere" illecitamente costituite siano mantenute all'estero come componenti non dichiarate del patrimonio del residente. (V mass n 153734).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)