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Sez. 3, Sentenza n. 5078 del 19/01/1982 Ud. (dep. 18/05/1982) Rv. 153734 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLO DI CREDITO ESIGIBILE SOLO IN ITALIA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO AI SENSI DELL'ART. 1 D.L. 4 MARZO 1976, N. 31 - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153734-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLO DI CREDITO ESIGIBILE SOLO IN ITALIA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO AI SENSI DELL'ART. 1 D.L. 4 MARZO 1976, N. 31 - LEGITTIMITÀ.*

L'esportazione di un assegno o di altro titolo di credito esigibile solo in Italia, poiché può costituire, attraverso il rientro nello stato, la contropartita di prestazioni la cui contrattazione tra residenti e non residenti è soggetta alla normativa in materia valutaria, configura la violazione dell'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30/4/1976 n. 159. Ne consegue che deve essere respinta quella teoria secondo la quale tale caso concreta una ipotesi di reato impossibile. (Conf mass n 151754).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)