Sez. L, Sentenza n. 17151 del 24/06/2008 (Rv. 603655 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Rigetto della domanda proposta dall'attore contro l'interveniente - Impugnazione - Declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'interveniente contro l'attore - Omessa impugnazione - Passaggio in giudicato - Rilevanza sull'impugnazione dell'attore - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
In materia di procedimento civile, ove, con sentenza parziale, sia stata rigettata la domanda dell'attore nei confronti dell'interveniente e sia stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo verso il primo, il passaggio in giudicato, per omessa impugnazione, della declaratoria di inammissibilità non esplica alcun effetto sull'impugnazione, da parte dell'attore, della sentenza di rigetto della sua domanda, dovendosi escludere in capo al medesimo l'interesse ad impugnare la dichiarazione di inammissibilità, né potendo precludere, il passaggio in giudicato di detta ultima statuizione, l'esame del gravame introdotto dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)