Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24445 del 02/12/2010 (Rv. 615091 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | CERTALEX - Domanda inammissibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda n on consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (principio affermato ai sensi dell'art. 306 bis, n.1 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)