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Sez. 1, Sentenza n. 12412 del 25/05/2006 (Rv. 590523 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Domanda inammissibile - Omessa pronuncia - Motivo di ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590523-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, non ritenendo configurabile il vizio di omessa pronuncia in ordine al capo di domanda con cui, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, si lamentava l'eccessivo ammontare della sanzione senza dedurre i motivi della contestata eccessività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)