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Sez. 1, Sentenza n. 6793 del 03/06/1992 (Rv. 477541 - 01)

Regioni - Singole regioni di diritto comune - Veneto - In genere | Sanzioni amministrative in materia di cave - Applicazione - Organo competente.
Stato
decisa il 1992-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477541-01

Regioni - Singole regioni di diritto comune - Veneto - In genere

La potestà sanzionatoria in materia di cave, già appartenente al presidente della giunta regionale, ai sensi della legge Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 (art. 6) e successivamente delegata ai Comuni (nel cui territorio siano state accertate le trasgressioni) dalla legge Regione Veneto 28 gennaio 1977 n. 10, non spetta al consiglio comunale, bensì al sindaco, atteso che l'art. 2, primo comma, della legge regionale da ultimo citata rinvia, per il procedimento di determinazione delle sanzioni, alle norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975 n. 706, la quale individua nel sindaco l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali (con provvedimento che costituisce atto dovuto e non è soggetto a riesame da parte di organi amministrativi di controllo).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 17/04/1975 num. 36 art. 6, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 14 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 28/01/1977 num. 10 art. 1, Legge Reg. Veneto 28/01/1977 num. 10 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)