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Sez. L, Sentenza n. 9459 del 09/09/1991 (Rv. 473774 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Obbligo di quest'ultimo di far osservare le misure previste dalla normativa antinfortunistica - Contenuto - Rimozione ad opera di ignoti di strumenti protettivi in dotazione alla macchina ed uso delle macchine medesime da parte dei dipendenti - Causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473774-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro

In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, stante l'obbligo del datore di lavoro o del preposto di controllare che siano osservate le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica (art. 4, lettera c) del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547) e concretandosi quest'obbligo non già nella verifica una tantum della presenza ed efficienza del dispositivo di cui trattasi, bensì in una vigilanza che, pur senza essere ininterrotta, risulti nondimeno idonea ad assicurare, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2087 cod. civ. e dell'operatività delle regole di comune prudenza e diligenza, l'impiego da parte dei dipendenti degli strumenti protettivi in dotazione alle macchine, non esclude la suddetta responsabilità la circostanza dell'avvenuta rimozione, ad opera di ignoti, di detti strumenti durante una pausa dell'attività lavorativa, né configura rischio elettivo il comportamento del lavoratore il quale pur essendosi avveduto di tale rimozione, abbia tuttavia fatto uso della macchina, qualora si accerti che il datore di lavoro abbia omesso una tale vigilanza, potendo il comportamento negligente o imprudente del lavoratore, assumere soltanto efficacia di concausa o di mera occasione o di modalità dell'"iter" produttivo dell'evento infortunistico e non già di causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro, in sede di azione di rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)