Sez. L, Sentenza n. 7636 del 19/08/1996 (Rv. 499247 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Responsabilità del datore di lavoro - Ex art. 2087 cod. civ. - Configurabilità - Mancata violazione di specifiche norme di prevenzione ma inosservanza dell'art. 2087 cod. civ. - Sufficienza ai fini dell'esperibilità dell'azione di rivalsa.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Nonostante la natura prevalentemente contrattuale dell'obbligazione nascente dall'art. 2087 cod. civ., quest'ultimo si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza ed osservanza delle norme tecniche e di esperienza; ne consegue che, essendo insiti nella violazione delle misure di prevenzione generica gli estremi della colpa penale (art. 41 cod. pen.), anche dalla sola violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 cod. civ. può avere origine il titolo dell'I.N.A.I.L. a conseguire, ex art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la rivalsa delle somme erogate a titolo di prestazioni a favore dell'infortunato, quando di fatto risulti la sussistenza di un illecito connesso alla disapplicazione della predetta misura di prevenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)