Sez. 1, Sentenza n. 1567 del 18/06/1964 (Rv. 302252 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - NOTIFICA A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - OMESSO DEPOSITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - NOTIFICA A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - OMESSO DEPOSITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato a mezzo del servizio postale nel caso in cui, unitamente al ricorso, sia stata depositata soltanto la ricevuta di spedizione della raccomandata e non anche quella di ritorno, che, ai sensi degli artt.6 del RD 21 ottobre 1923 n.2933, n.76 del RD 28 dicembre 1924 n.2271 ed 89 della legge 10 giugno 1951 n.1128, e destinata a provare l'eseguita notificazione, la data in cui essa e avvenuta e la persona cui e stato consegnato il plico contenente l'atto giudiziario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)