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Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995 (Rv. 494041 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Prova - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Mancata allegazione all'originale dell'atto - Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1995-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494041-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA

Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 20/11/1980 num. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)