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Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 02)

IMPRESA - IN GENERE | Costituzione di società ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991 - Responsabilità della società capogruppo o mandataria per le obbligazioni assunte dalla società costituita per l’esecuzione dei lavori - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668490-02

IMPRESA - IN GENERE

In caso di costituzione da parte di un'associazione temporanea di imprese di una società, anche consortile, per l'esecuzione totale o parziale dei lavori ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991, delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima, entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di operatività dell'art. 13, comma 2, l.n. 109 del 1994, la capogruppo o mandataria, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società costituita ex art. 26, d.lgs. n. 406 del 1991 non vale ad escludere l'ulteriore specifica forma di responsabilità contemplata dalla legge a favore di subappaltanti e fornitori.

Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)