diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1666 del 06/02/2001 (Rv. 543667 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Denominazione del contratto come contratto d' opera - Rilevanza - Limiti - Concrete modalità di svolgimento - Prevalenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di lavoro di soci di cooperativa.
Stato
decisa il 2001-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543667-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso del carattere autonomo dello stesso (mediante stipulazione di contratto d'opera), deve tenersi conto prevalentemente delle concrete modalità di svolgimento, le quali possono anche evidenziare - secondo un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato - che il rapporto si è realizzato, invece, nelle forme proprie della subordinazione (Fattispecie in tema di soci lavoratori di cooperativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)