Sez. L, Sentenza n. 2039 del 23/02/2000 (Rv. 534269 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Denominazione del rapporto come contratto d'opera - Rilevanza - Limiti - Concrete modalità di svolgimento - Prevalenza - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso dell'autonomia (mediante stipulazione di contratti "d'opera"), deve tenersi conto prevalentemente delle concrete modalità di svolgimento, le quali possono anche evidenziare - secondo un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato - che il rapporto lavorativo si è invece realizzato nelle forme proprie della subordinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)