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Sez. 2, Sentenza n. 5790 del 05/10/1983 (Rv. 430647 - 01)

BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - OPPONIBILITÀ AI TERZI - LIMITI - CESSAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE DI UN IMMOBILE IN CONSEGUENZA DI UN ATTO DI DISPOSIZIONE AVENTE AD OGGETTO TALE IMMOBILE, PRIMA DELLA VENDITA DELLA COSA PRINCIPALE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430647-01

BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - OPPONIBILITÀ AI TERZI - LIMITI - CESSAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE DI UN IMMOBILE IN CONSEGUENZA DI UN ATTO DI DISPOSIZIONE AVENTE AD OGGETTO TALE IMMOBILE, PRIMA DELLA VENDITA DELLA COSA PRINCIPALE - OPPONIBILITÀ AI TERZI - CONDIZIONI.*

L'art. 818, terzo comma, cod. civ. - per cui "la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale" - comporta che, qualora la cosa già destinata a pertinenza sia un immobile, la cessazione del rapporto pertinenziale, che si assume essere avvenuta, in conseguenza di un atto di disposizione avente per oggetto la sola pertinenza, anteriormente alla vendita della cosa principale, è opponibile all'acquirente di quest'ultima unicamente se tale atto sia stato concluso per iscritto e trascritto prima di quello relativo alla cosa principale (art. 2644 cod. civ.), restando esclusa ogni possibilità di far valere la suddetta cessazione in forza di meri comportamenti o di Atti privi della Forma scritta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)