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Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 31/03/1987 (Rv. 452192 - 01)

BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ALL'ACQUIRENTE DELLA COSA PRINCIPALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452192-01

BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - OPPONIBILITÀ AI TERZI - ALL'ACQUIRENTE DELLA COSA PRINCIPALE - CONDIZIONI.*

In materia di pertinenza, la norma di cui al terzo comma dello art. 818 cod. civ. comporta che, qualora la cosa già destinata a pertinenza sia un immobile, la cessazione del rapporto pertinenziale che si assume essere avvenuta anteriormente alla vendita della cosa principale, in conseguenza di un atto di disposizione avente ad oggetto la sola pertinenza, è opponibile all'acquirente della cosa principale unicamente se tale atto sia stato concluso per iscritto e sia stato trascritto prima di quello relativo a quest'ultima, restando esclusa ogni possibilità di far valere detta cessazione in forza di meri comportamenti e di Atti privi della Forma scritta. (nella specie, con riguardo ad un'area vincolata a parcheggio di un edificio condominiale ex art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, come introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nel regime antecedente alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, la C.S. enunciando l'esposto principio ha annullato la decisione del merito che aveva ritenuto il detto rapporto pertinenziale suscettibile di cessazione "per facta concludentia"). (Conf 5790/83, mass n 430647; (Conf 2702/78, mass n 392084).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818 com. 3, Cod. Civ. art. 1350, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)