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Sez. 1, Sentenza n. 22925 del 09/10/2013 (Rv. 628181 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Fallimento di società cooperativa - Azione di risarcimento del danno contro il Ministero per omesso esercizio dei poteri di vigilanza - Concorrente legittimazione attiva dei soci e della curatela - Intervento della curatela nel giudizio di appello promosso dai soci - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628181-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

È inammissibile l'intervento in appello ex art. 344 cod. proc. civ. della curatela fallimentare che, avendo esercitato vittoriosamente l'azione di risarcimento di danni a tutela della massa in un separato giudizio, intende contestare il diritto dei soci investitori di una società cooperativa fallita ad ottenere, nei confronti del Ministero, il risarcimento del danno loro individualmente arrecato dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza sulla società, dal momento che tale ultima azione non ha la natura di azione di massa e può, pertanto, legittimamente coesistere con l'azione separatamente promossa dalla curatela fallimentare, cosicché, non essendo il curatore titolare di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica costituita o accertata in primo grado, non sarebbe legittimato all'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2545 quaterdecies, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)