Sez. T, Ordinanza n. 25049 del 11/09/2025 (Rv. 676652-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Verifiche fiscali - Accesso domiciliare - Gravi indizi di illecito fiscale - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Sindacabilità da parte del giudice tributario - Motivazione per relationem - Produzione in giudizio della richiesta di accesso da parte dell’Amministrazione finanziaria - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità dell’atto impositivo - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di verifiche fiscali ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA (applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, in forza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), in caso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudice tributario è tenuto a verificare l'idoneità degli elementi offerti dall'amministrazione ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezza del relativo apprezzamento da parte del procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto che, ove il provvedimento sia motivato per relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, l'amministrazione finanziaria, che degli effetti dell'autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solo il suddetto provvedimento ma anche la richiesta in esso richiamata, a pena di nullità del primo e, conseguenzialmente, dell'atto impositivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che si era limitata a dare atto della sussistenza dei requisiti soltanto formali dell'atto autorizzatorio, senza alcun accertamento in ordine al contenuto motivazionale dello stesso e, in particolare, in ordine alla sussistenza, nello stesso o nella nota del Nucleo di polizia giudiziaria della G.d.F. in esso richiamata, dei gravi indizi di violazioni di norme tributarie e di correttezza in diritto della valutazione compiuta dal pubblico ministero).
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)