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Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 30/01/2003 (Rv. 560150 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova del danno in concreto subito dalla parte richiedente il ristoro - Necessità - Prove espletate od acquisite su istanza della parte non gravata dal relativo onere - Utilizzazione favorevole alla controparte in sede di decisione - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560150-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'equa riparazione prevista dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche quando riguardi danni non patrimoniali, ha natura (non già sanzionatoria, ma) indennitaria e non rappresenta, quindi, conseguenza automatica dell'eccessivo protrarsi di una causa; detta riparazione, pertanto, può essere accordata solo se venga accertata l'esistenza, in concreto, del pregiudizio lamentato, essendo onere della parte legittimata a chiederne il ristoro dimostrare tale circostanza di fatto, ferma restando l'utilizzabilità, in suo favore, di tutte le risultanze istruttorie, comunque acquisite, e quale che sia la parte ad iniziativa della quale esse sono state prodotte. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato il decreto della corte territoriale, la quale aveva negato la sussistenza del danno non patrimoniale, osservando che la natura della causa, avente ad oggetto il trasferimento di un box "ex" art. 2932 cod. civ., e l'esiguità della "posta in gioco" inducevano ad escludere, in assenza di prove concrete della parte istante o comunque acquisite, che la tardiva definizione del processo avesse arrecato ai ricorrenti, convenuti nel giudizio principale, qualsivoglia perturbamento o fastidio, anche perché costoro erano rimasti per tutta la durata della causa nel godimento dell'immobile).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)