Sez. 1, Sentenza n. 13422 del 13/09/2002 (Rv. 558182 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova del danno in concreto subito dalla parte richiedente il ristoro - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la legge 24 marzo 2001, n. 89 non ricollega l'applicazione di una pena privata o di una sanzione nei confronti dell'amministrazione, ma un'equa riparazione in favore del soggetto che, per effetto della eccessiva durata del giudizio, abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale: tale danno - che non deriva automaticamente dalla violazione di quel diritto - va pertanto dimostrato dalla parte legittimata a chiederne il ristoro.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)