Sez. 1, Sentenza n. 687 del 14/03/1989 Cc. (dep. 04/04/1989) Rv. 180931 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IN TEMA DI ARMI - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE ALL'ISTRUZIONE FORMALE - AMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - IN TEMA DI ARMI - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE ALL'ISTRUZIONE FORMALE - AMMISSIBILITÀ.*
Anche nel giudizio direttissimo atipico promosso ai sensi dello art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497 è applicabile la disposizione dell'art. 504 cod. proc. pen., secondo la quale l'emergere della necessità di speciali indagini può consentire al giudice di disporre, a conclusione del dibattimento, che si proceda con rito formale. (V mass n 167845; (Conf mass n 167753).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)