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Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 15/12/1984 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167753 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SULLE ARMI - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - POTERE DISCREZIONALE DEL P.M. - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - SINDACATO SULLA VALUTAZIONE OPERATA DAL P.M. - AMMISSIBILITÀ - PREVENTIVO ESPLETAMENTO DELLA ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167753-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SULLE ARMI - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - POTERE DISCREZIONALE DEL P.M. - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - SINDACATO SULLA VALUTAZIONE OPERATA DAL P.M. - AMMISSIBILITÀ - PREVENTIVO ESPLETAMENTO DELLA ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE.*

In tema di giudizio direttissimo atipico obbligatorio - previsto dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("nuove norme contro la criminalità") - la valutazione sulla necessità di procedere a speciali indagini e di stabilire la loro specialità è rimessa al potere discrezionale del pubblico ministero. Il giudice del dibattimento non può quindi ritenere preliminarmente che sussista questa necessità e trasmettere gli Atti al pubblico ministero. Deve invece procedere all'istruttoria - purché non incompatibile con la speditezza del rito - e, soltanto dopo la chiusura del dibattimento, se siano indispensabili accertamenti particolari, deve disporre che si proceda ad istruzione formale. (V mass n 165190; (V mass n 132189; (V mass n 164774; (V mass n 163906; (V mass n 155634; (V mass n 152171; (V mass n 149322; (V mass n 148832; (Conf mass n 164614; (Conf mass n 160366; (Conf mass n 158663; (Conf mass n 156093; (Conf mass n 155243).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)