Sez. U, Sentenza n. 1422 del 29/05/1963 (Rv. 262132 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - GIUSTI MOTIVI - MOTIVAZIONE - SUPERFLUITA - INDICAZIONE DI MOTIVI ERRONEI - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - GIUSTI MOTIVI - MOTIVAZIONE - SUPERFLUITA - INDICAZIONE DI MOTIVI ERRONEI - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE*
La compensazione totale o parziale delle spese processuali costituisce una facolta discrezionale, di cui il giudice puo avvalersi, non solo nella ipotesi di reciproca soccombenza, ma anche nel concorso di 'giusti motivì, senza che all'uopo sia necessario precisare tali motivi mediante specifiche indicazioni, tanto piu che essi sfuggono, per la loro natura, a qualsiasi specificazione o elencazione, sia pure esemplificativa. Tuttavia, la pronuncia di compensazione e suscettibile di Sindacato da parte del supremo collegio, qualora i motivi enunciati nella sentenza siano erronei o del tutto illogici. (V 126, 63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)