Sez. 5, Sentenza n. 52410 del 04/07/2014 Ud. (dep. 17/12/2014) Rv. 262194 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Titolarità dei diritto di querela - Curatore fallimentare - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
La querela per il reato di falsità in scrittura privata può essere proposta anche dal curatore fallimentare quando il fatto ha arrecato, nell'ambito della procedura concorsuale, un danno all'interesse del ceto creditorio, poiché la persona offesa del reato previsto dall'art. 485 cod. pen., come tale titolare del diritto di querela, è ogni soggetto che in concreto abbia ricevuto un danno per l'uso della scrittura privata. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la legittimazione del curatore fallimentare a proporre querela in relazione alla falsificazione dei verbali di assemblea della società fallita, finalizzata a far emergere un errore di intestazione di azioni, in realtà nella titolarità di quest'ultima, al fine di sottrarle alla garanzia dei creditori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Legge Falliment. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)