Sez. U, Sentenza n. 2493 del 03/10/1964 (Rv. 303739 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE - SENTENZA - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE - SENTENZA - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*
In tema di pagamento di compensi spettanti ad avvocati per prestazioni professionali sia nel caso in cui il provvedimento di liquidazione venga emesso con la procedura speciale prevista dall'art. 28 della l 13 giugno 1942 n 794, sia in quello in cui si sia adottato il provvedimento normale di ingiunzione di pagamento ex art 633 cod proc civ, il giudizio di opposizione, sebbene promosso ai sensi dello art 645 cod proc civ, deve svolgersi con le forme stabilite dall'art 29 della predetta l n 794 del 1942 (procedura in camera di consiglio e decisione con ordinanza non impugnabile, costituente titolo esecutivo per le spese del procedimento). Anche se l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata decisa con sentenza anziche con la prescritta ordinanza, il provvedimento adottato non ne resta snaturato conservando il contenuto e la sostanza di ordinanza, sottratta per esplicita disposizione di legge al rimedio dell'appello, e la cui impugnabilita resta limitata al solo ricorso per Cassazione prevista dall'art 111 Costituzione. (Conf 1431/61; 1020/60).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)