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Sez. 2, Sentenza n. 11258 del 17/12/1996 (Rv. 501373 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Compensi dovuti dal cliente al professionista per prestazioni in materia civile - Controversia relativa - Decreto ingiuntivo emesso con la procedura di cui all'art. 633 cod. proc. civ. - Opposizione proposta ex art. 645 cod. proc. civ. - Pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge n. 794 del 1942, con il rito camerale - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1996-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501373-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

In tema di pagamento di compensi spettanti ad avvocati per prestazioni professionali, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso con la procedura di cui all'art. 633 cod. proc. civ. deve essere proposto con le forme e nei termini previsti dall'art. 645 dello stesso codice ma, ai sensi dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, deve svolgersi nelle forme del procedimento in camera di consiglio e concludersi, quindi, con l'ordinanza prevista dal predetto art. 30; conseguentemente, accertato che la controversia riguarda solo l'ammontare di compensi dovuti dal cliente al professionista per prestazioni da questo rese in una controversia civile e che ricorrono, così, i presupposti voluti dalla legge per la procedura semplificata prevista dagli artt. 28-29-30 legge n. 794/42, il giudice della opposizione al decreto ingiuntivo legittimamente convoca le parti in camera di consiglio per la pronuncia dell'ordinanza con il rito camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)