Sez. 1, Sentenza n. 4134 del 19/10/1992 Cc. (dep. 05/11/1992) Rv. 192322 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Sentenza dichiarativa di fallimento - Natura - Condizione obiettiva di punibilità - Esclusione - Elemento costitutivo del reato - È tale - Conseguenze in tema di conflitti di competenza.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere
In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità. Ne deriva che, nell'ipotesi di diverse dichiarazioni di fallimento, non sussista identità di fatto-reato e, per conseguenza, difetta il presupposto del conflitto di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)