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Sez. 1, Sentenza n. 49 del 04/01/1966 (Rv. 320104 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320104-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO.*

Dal riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa venduta e dal suo impegno a risarcire il compratore, trae vita un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario, indipendentemente dalla sussistenza o meno del diritto, a favore del compratore, all'Azione redibitoria, relativamente alla quale ogni questione di termini e di decadenza resta assorbita dal sorgere della nuova obbligazione sostitutiva di quella di garanzia inerente al contratto di compravendita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)