Sez. 1, Sentenza n. 49 del 04/01/1966 (Rv. 320104 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO.*
Dal riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa venduta e dal suo impegno a risarcire il compratore, trae vita un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario, indipendentemente dalla sussistenza o meno del diritto, a favore del compratore, all'Azione redibitoria, relativamente alla quale ogni questione di termini e di decadenza resta assorbita dal sorgere della nuova obbligazione sostitutiva di quella di garanzia inerente al contratto di compravendita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)