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Sez. 3, Sentenza n. 127 del 12/01/1967 (Rv. 325819 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - IMPEGNO DI ELIMINARLO - EFFETTI - COSTITUZIONE DI UNA NUOVA OBBLIGAZIONE NON SOGGETTA AI TERMINI STABILITI PER LA PRIMA.*
Stato
decisa il 1967-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325819-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - IMPEGNO DI ELIMINARLO - EFFETTI - COSTITUZIONE DI UNA NUOVA OBBLIGAZIONE NON SOGGETTA AI TERMINI STABILITI PER LA PRIMA.*

Il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa (anche se posteriore alla scadenza del termine per la denuncia), accompagnato dall'impegno - da lui assunto in Sede di esecuzione del contratto - di eliminare i vizi stessi, instaura fra le parti un nuovo ed autonomo rapporto negoziale, sostitutivo della originaria obbligazione di garanzia e soggetto agli ordinari termini di prescrizione. (conforme alle sentenze n. 49-66, massima n. 320104 n. 2526-66, massima n. 324866).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)