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Sez. 1 - , Sentenza n. 9061 del 07/04/2017 (Rv. 644969 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Sindacato di fattibilità del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Limiti - Controllo esteso alla verifica della non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati - Necessità - Rilevanza di tali principi nel concordato con continuità aziendale - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644969-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 186 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)