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Sez. 1 - , Sentenza n. 23315 del 27/09/2018 (Rv. 650759 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Sindacato di fattibilità del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Limiti - Controllo esteso alla verifica della non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obietti prefissati - Necessità - Rilevanza di tali principi nel concordato con continuità aziendale - Al fine della revoca dell'ammissione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650759-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

La previsione dell'art. 186 bis, ultimo comma, l. fall., che attribuisce al tribunale il potere di revocare l'ammissione al "concordato con continuità aziendale" qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori, non attribuisce all'organo giudicante il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta che, quando non sia implausibile, è riservata al giudizio dei creditori ma solo verificare che l'andamento dei flussi di cassa, ed il conseguente indebitamento, non siano tali da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 2 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)