Sez. 3, Sentenza n. 17692 del 29/08/2011 (Rv. 619438 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte di una delle parti - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Notificazione al legale rappresentante - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, la morte di una delle parti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)