Sez. 1, Sentenza n. 18128 del 26/07/2013 (Rv. 627322 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di estinzione di società di capitali.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ., e tanto non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. (Così statuendo, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata ritenendo inammissibile, perché spiegato da soggetto privo della corrispondente legittimazione ad appellare, il gravame proposto da una s.r.l. estintasi per effetto di incorporazione in una s.p.a., perfezionatasi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ed intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, malgrado il suo difensore ivi costituito non avesse dichiarato, né notificato, tale evento alla controparte nelle forme di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)