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Sez. 1, Sentenza n. 681 del 03/02/1986 Ud. (dep. 08/05/1986) Rv. 172605 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ESTREMI - ATTUALITÀ E QUALIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172605-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ESTREMI - ATTUALITÀ E QUALIFICAZIONE.*

In tema di applicazione di misure di prevenzione, il cui presupposto è l'accertata pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, sono richiesti, come elementi ulteriori, che la pericolosità medesima presenti due requisiti e cioè che sia attuale e sia qualificata. Invero da un lato sono irrilevanti le pregresse manifestazioni antisociali che non ricorrono al momento dell'applicazione della misura, dall'altro la valutazione della pericolosità va operata in relazione alle ragioni e alle speciali condizioni ambientali dalle quali viene condizionata ed esaltata. (Conf mass n 154566; (Conf mass n 151945).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)