Sez. 3, Sentenza n. 548 del 13/02/1997 Cc. (dep. 26/04/1997) Rv. 207295 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Offerta al pubblico - Concretamente configurabile come proposta contrattuale - Condotta idonea alla consumazione di frode commerciale - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie: erronea esclusione di tentativo.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
In tema di tentativo di frode in commercio, l'offerta al pubblico, quando sia concretamente configurabile come proposta contrattuale, è condotta idonea diretta in modo non equivoco alla conclusione del contratto finale, e quindi alla consumazione della frode commerciale di cui all'art. 515 cod. pen., se di questa ricorrono gli elementi oggettivi e soggettivi. (Nella specie, relativa da annullamento con rinvio di sentenza con la quale il giudice di merito aveva escluso nella messa in vendita di pane grattugiato non regolamentare presso la panetteria dell'imputato, la configurabilità del tentativo perché mancava un principio di trattativa o di negoziazione, la S.C. ha osservato che l'errore giuridico fondamentale che inficia simile argomentazione consiste nel ritenere che la semplice messa in vendita della merce in un esercizio commerciale sia per se stessa estranea alla fase della trattativa contrattuale e quindi ancora esterna alla fattispecie penale del tentativo di frode in commercio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)