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Sez. 2, Sentenza n. 397 del 11/02/1974 (Rv. 368089 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - SERVIZIO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA.*
Stato
decisa il 1974-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368089-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - SERVIZIO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA.*

La notificazione degli Atti giudiziari da parte dell'ufficiale giudiziario puo legittimamente essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile dove e l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, anche quando il portiere non sia al servizio esclusivo di costui. Siffatta particolarita e richiesta, invero, solo per le notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, dagli artt 37 e 174 del regolamento del codice postale approvato con RD 18 aprile 1940 n 689.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 3, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)