Sez. 2, Sentenza n. 397 del 11/02/1974 (Rv. 368089 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - SERVIZIO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - SERVIZIO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA.*
La notificazione degli Atti giudiziari da parte dell'ufficiale giudiziario puo legittimamente essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile dove e l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, anche quando il portiere non sia al servizio esclusivo di costui. Siffatta particolarita e richiesta, invero, solo per le notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, dagli artt 37 e 174 del regolamento del codice postale approvato con RD 18 aprile 1940 n 689.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 3, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)