diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 128 del 08/01/2002 (Rv. 551416 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Forma scritta - Necessità - Ulteriori requisiti formali o di pubblicità - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa al conferimento del potere di rappresentanza processuale ad alcuni dirigenti della SpA Ferrovie dello Stato con "delibera" dell'amministratore straordinario.
Stato
decisa il 2002-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551416-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE

L'art. 77 cod. proc. civ. , nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quali l'adozione dell'atto notarile, né particolari strumenti di pubblicità. (Fattispecie relativa al conferimento di poteri di rappresentanza anche processuale a taluni dirigenti delle Ferrovie dello Stato SpA con "delibera" dell'amministratore straordinario; la S.C. ha ritenuto provata l'anteriorità della delibera stessa rispetto alla costituzione in giudizio in primo grado sulla base dell'inserimento della stessa nel libro delle delibere dell'amministratore straordinario, attestato con atto notarile, e della sua precisa e dettagliata menzione nella procura alle liti in calce alla memoria di costituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)