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Sez. 2, Sentenza n. 13874 del 15/06/2009 (Rv. 608476 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Contratto preliminare avente ad oggetto immobile parzialmente abusivo - Presentazione, da parte del promittente venditore, della domanda di sanatoria, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, nel termine utile per la conclusione del contratto definitivo - Successiva formazione del silenzio - Assenso della P.A. anteriormente alla proposizione della domanda di risoluzione del preliminare - Conseguenza - Infondatezza di tale domanda - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608476-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Non è accoglibile la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare relativo alla compravendita di un immobile parzialmente abusivo per il quale il promittente venditore abbia presentato legittimamente la domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (provvedendo alla rituale oblazione) in un termine antecedente a quello di scadenza per la stipula del contratto definitivo, sulla quale si sia poi venuto a formare il silenzio-assenso della P.A., ai sensi dell'art. 40 della legge stessa, anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione, non sussistendo ostacoli alla stipula del contratto definitivo in conseguenza dell'equiparazione prevista dal citato art. 40, secondo comma, tra l'intervenuto silenzio-assenso sulla richiesta di concessione in sanatoria e il rilascio della concessione stessa, ai fini della regolarità della stipula dell'atto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)