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Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 24/04/2007 (Rv. 596976 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n.47 - Applicabilità ai contratti con effetti reali - Estensione ai contratti con effetti obbligatori - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596976-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

La sanzione di nullità prevista dall'articolo 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, con riferimento a negozi relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti ad effetti reali, perché le relative previsioni non possono essere estese ai contratti ad efficacia meramente obbligatoria, quali i preliminari di vendita. Infatti, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria di eventuali abusi edilizi commessi, con la conseguenza che rimane esclusa la sanzione della nullità per il successivo contratto definitivo di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)