Sez. L, Sentenza n. 14186 del 19/06/2007 (Rv. 597668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti della Regione Calabria - Disciplina prevista dalla legge reg. n. 7 del 1996 - Revocabilità degli incarichi dirigenziali con la sola delibera della Giunta regionale - Legittimità - Necessità della preventiva comunicazione dell'avvio di contestazione degli addebiti da parte della stessa Giunta - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'art. 25, comma settimo, della legge reg. della Calabria n. 7 del 1996, come sostituito dall'art. 1, comma quindicesimo, della successiva legge reg. n. 14 del 2000, richiede solo che gli incarichi di dirigente regionale siano revocati con delibera della Giunta regionale, ma non prescrive che l'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti al dirigente sia preceduto da una delibera della Giunta medesima.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 25 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)