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Sez. L, Sentenza n. 3929 del 20/02/2007 (Rv. 594793 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Dirigente di P.A. - Mancato raggiungimento degli obiettivi o grave inosservanza delle direttive datoriali - Intimabilità del licenziamento per giusta causa - Presupposto - Preventiva adozione del parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dal d. lgs. n. 80 del 1998 - Necessità - Mancata richiesta di detto parere - Conseguenza - Nullità ed inefficacia del recesso operato dall'ente datore di lavoro - Effetti - Prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594793-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Nel caso di contestazione del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente di una P.A. (nella specie rivestente il ruolo di Comandante della Polizia Municipale), il potere di intimazione del licenziamento, da parte dell'ente datore di lavoro, per giusta causa è condizionato, costituendone un indefettibile presupposto, dall'emissione del parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti, previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998 (successivamente recepito nell'art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001) in funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro la discrezionalità assoluta degli organi politici. Conseguentemente, mancando tale presupposto, deve ritenersi che il provvedimento di licenziamento risulta (come nella fattispecie) adottato in carenza di potere, donde la sua nullità ed inefficacia con la correlata prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale e il derivante obbligo, in capo all'ente datore di lavoro, di corrispondere, sino all'effettiva reintegrazione del dipendente, le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in ordine all'incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all'originaria scadenza dell'incarico stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 21, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 14, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)