Sez. 1, Sentenza n. 1472 del 18/05/1971 (Rv. 351775 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA LE PRESTAZIONI ESEGUITE O LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL FALLITO E CIO CHE E STATO DATO O PROMESSO A LUI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA LE PRESTAZIONI ESEGUITE O LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL FALLITO E CIO CHE E STATO DATO O PROMESSO A LUI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di Azione revocatoria fallimentare, il giudizio del giudice di merito, sul valore della prestazione eseguita o dell'obbligazione assunta dal fallito, ai fini dell'accertamento della sproporzione notevole richiesta dal primo comma, n 1, dell'art 67, del RD 16 marzo 1942, n 267, per farsi luogo alla dichiarazione di inefficacia del negozio oggetto dell'anzidetta Azione, si risolve in un giudizio di fatto, che, come tale, si sottrae a Sindacato di legittimita, ove sia sorretto da adeguata e logica motivazione. (Conf 3447'68, mass n 336557).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)