Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 24/10/1968 (Rv. 336557 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - PRESUPPOSTI- SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI FISSI- INSUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - PRESUPPOSTI- SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI FISSI- INSUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sulla sproporzione notevole, che ai sensi del primo comma n. 1 dell'art. 67 della legge fallimentare, deve compiersi, tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e cio che a lui e stato dato o promesso, per farsi luogo alla dichiarazione di inefficacia di un negozio a titolo oneroso compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, prescinde da qualsiasi misura fissa o parametro da cui desumere il depauperamento, con riguardo al valore reale del bene oggetto del negozio. Si tratta di un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici e insindacabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)