diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8002 del 15/01/1988 Ud. (dep. 06/07/1988) Rv. 178842 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - EFFETTI - RIPARAZIONE AD OPERA DI UN TERZO - COME CIVILMENTE RESPONSABILE - ESCLUSIONE DELLE CIRCOSTANZE.*
Stato
decisa il 1988-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178842-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - EFFETTI - RIPARAZIONE AD OPERA DI UN TERZO - COME CIVILMENTE RESPONSABILE - ESCLUSIONE DELLE CIRCOSTANZE.*

La natura squisitamente soggettiva dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. soprattutto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo la commissione del reato, fa sì che essa non possa essere riconosciuta quando il risarcimento del danno sia avvenuto ad opera di un terzo, come un privato datore di lavoro od una pubblica amministrazione dalla quale il colpevole dipenda, per essere detto terzo tenuto a rispondere civilmente dei danni derivanti dall'illecito commesso dal dipendente. (V mass n 131020, sull'esclusione per risarcimento disposta dell'assicuratore; (contra 139435; (contra 900003).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)