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Sez. 6, Sentenza n. 9885 del 06/06/1975 Ud. (dep. 24/10/1975) Rv. 131020 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131020-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURAZIONE - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

Non e applicabile l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen (risarcimento del danno) quando il danno sia stato riparato non dall'imputato ma dall'istituto assicuratore per conto di questi. E cio anche - con riferimento ai danni prodotti da autoveicoli - perche a seguito della legge 24 dicembre 1969 n 990, che impone l'Obbligo dell'Assicurazione degli autoveicoli per la responsabilita civile verso terzi, l'Assicurazione costituisce un Obbligo penalmente sanzionato e non un atto volontario di previdenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)