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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017 (Rv. 644604 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali per il periodo feriale - Cumulo fra due o più cause delle quali una soggetta al regime della sospensione - Esistenza di connessione fra le cause - Decisione di una di esse senza scioglimento del cumulo - Applicabilità della sospensione.
Stato
decisa il 2017-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644604-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né l'inoperatività della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)