Sez. 3, Ordinanza n. 33464 del 19/12/2024 (Rv. 673179-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione esecutiva - Cumulo con domanda subordinata di manleva avanzata dall'opponente nei confronti di un terzo - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Se all'opposizione esecutiva - sottratta alla regola della sospensione feriale dei termini - è cumulata una connessa domanda di manleva - alla quale la predetta regola si applica - svolta dall'opponente, in via subordinata e in caso di rigetto dell'opposizione, nei confronti di un terzo, la decisione che, senza sciogliere la connessione, interviene sulle cause cumulate è soggetta alla sospensione ai sensi della l. n. 742 del 1969, non essendo concepibili due distinti regimi per l'impugnazione, la quale investe la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della sentenza d'appello - che aveva confermato il rigetto dell'opposizione esecutiva e l'accoglimento della subordinata domanda di manleva, già decisi in primo grado - in quanto il ricorso per cassazione del terzo chiamato in garanzia dall'opponente era stato notificato entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - conformemente alla norma applicabile "ratione temporis" - maggiorato del periodo di sospensione feriale).
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)