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Sez. L, Ordinanza n. 28749 del 30/10/2025 (Rv. 676823-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 - Diniego - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676823-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee ad favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)