diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 05/03/1990 (Rv. 465661 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - GRAVAMI - MODIFICAZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE-ATTORE DEL PETITUM ORIGINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465661-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - GRAVAMI - MODIFICAZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE-ATTORE DEL PETITUM ORIGINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, avente ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa dell'amministrazione, il contribuente, il quale assume la veste di attore, non può modificare, per la prima volta in grado di appello, le ragioni addotte a sostegno del suddetto petitum, integrando ciò l'introduzione di una domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio innanzi le commissioni tributarie. (Conf 6759/81, mass n 417646; (Conf 1210/78, mass n 390567).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)