Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 10/03/1978 (Rv. 390567 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - IN GENERE - GIUDIZI DI SECONDO GRADO - DOMANDE NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE IN SECONDO GRADO DI UN BENEFICIO FISCALE DIVERSO DA QUELLO DEDOTTO IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - IN GENERE - GIUDIZI DI SECONDO GRADO - DOMANDE NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE IN SECONDO GRADO DI UN BENEFICIO FISCALE DIVERSO DA QUELLO DEDOTTO IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Al giudizio di secondo grado dinanzi alle commissioni tributarie sono applicabili, in quanto compatibili, i principi generali previsti nel codice processuale civile per il giudizio di appello e percio, per il divieto di ius novorum, il contribuente non puo introdurre un tema di indagine e di decisione diverso da quello delineato nel ricorso introduttivo, ne prospettare altre ragioni che implichino la valutazione di fatti e di situazioni prima non dedotti. Ne consegue che, in tema di agevolazioni tributarie, puo ammettersi che venga invocato un diverso fondamento normativo per un beneficio fiscale gia richiesto, sempre che il mutamento non importi l'esigenza di nuove indagini, ma soltanto l'applicazione di una diversa disciplina giuridica ad una situazione di fatto gia accertata: e quindi, da escludersi che sia ammissibile la richiesta di un beneficio non dedotto, comportante l'esame di fatti e circostanze diversi da quelli posti a base dell'iniziale contestazione. (V 2292/74, mass n 370684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)