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Sez. U, Ordinanza n. 779 del 19/12/1984 (Rv. 438179 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIA DIRETTA A STABILIRE L'EVENTUALE RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA FUNZIONE STESSA CON CAPITALE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438179-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIA DIRETTA A STABILIRE L'EVENTUALE RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA FUNZIONE STESSA CON CAPITALE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La controversia fra il Banco di Sicilia ed un suo dipendente collocato a riposo, rivolta a stabilire se la "sostituzione parziale della pensione con capitale", pattuita a norma dell'art. 4 del regolamento di quiescenza emanato in seguito all'accordo aziendale del 23 luglio 1968, implichi o meno una definitiva riduzione dello ammontare della pensione, investe direttamente la misura della liquidazione di quest'ultima, e, pertanto, rientra nell'ambito della previsione dell'art. 11 comma sesto dell'all. T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, che la devolve alla cognizione della Corte dei conti, anziché del giudice ordinario, tenuto conto che tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1984, limitatamente alla parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti sulla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli. Nella suddetta controversia, quindi, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 11, in relazione allo art. 3 della Costituzione, è rilevante, ed è altresì non manifestamente infondata, atteso che, come per l'analogo caso dei dipendenti del Banco di Napoli, anche per i dipendenti del Banco di Sicilia non si rinvengono adeguate ragioni giustificatrici, idonee a rendere conforme al principio d'uguaglianza la diversità di trattamento, in ordine alla tutela giurisdizionale, rispetto ai dipendenti di tutte le altre aziende di credito. (V 5804/80, mass n 409629; (V 182/79, mass n 396246; (Corte cost 1/84).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)